Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di vendita

Art. 1 - Oggetto

Le presenti Condizioni Generali di Assisetnza (di seguito le “Condizioni”) disciplinano in via esclusiva tutti i con tratti di assistenza, aventi ad oggetto la prestazione da parte dell’officina meccanica dei servizi specificamente indicati all’articolo 2 delle presenti Condizioni conclusi tra Adriatica Commerciale Macchine Srl (di seguito “ACM” o “società”), società di diritto italiano, con sede in Due Carrare e gli acquirenti (di seguito “Acquirente” o “cliente”), salvo diverso accordo scritto delle parti. Con l’accettazione delle presenti condizioni generali L’acquirente acconsente a ricevere da ACM interventi tecnici e meccanici di manodopera qualificata per ogni tipo di riparazione e/o di lavori di manutenzione su attrezzature, macchinari e componenti meccanici. Qualsiasi eventuale variazione o modifica delle presenti Condizioni non avrà efficacia tra le parti se non previa approvazione per iscritto da parte di ACM. In caso di divergenza tra le Condizioni ed eventuali condizioni particolari pattuite espressamente per iscritto tra ACM ed un Acquirente, saranno queste ultime a prevalere. L’Acquirente prende atto ed accetta che eventuali termini contrattuali e/o condizioni generali predisposte dall’Acquirente non troveranno applicazione ai rapporti contrattuali e commerciali tra ACM e l’Acquirente anche ove le stesse fossero richiamate e/o citate in qualsivoglia documento o comunicazione scambiata tra le Parti.

Art. 2 - Servizi

  1. Si intendono per Servizi la manutenzione, riparazione, assistenza, rettifica, revisione, di apparati e macchine industriali anche mediante la costruzione, l’installazione e/o sostituzione di pezzi di ricambio da parte della società su prodotti dell’Acquirente.
  2. La costruzione di particolari meccanici e pezzi di ricambio da parte dell’officina meccanica nei confronti del’Acquirente.
  3. L’esecuzione dei servizi di collaudo dei macchinari e attrezzature da parte dell’officina meccanica nei confronti dell’Acquirente.

Art. 3 - Modalità di richiesta servizio di manutenzione e assistenza da parte dell’Acquirente

  1. L’Acquirente che intenda avvalersi dei servizi da parte della società dovrà far pervenire a quest’ultima (anche a mezzo telefax o e-mail) una richiesta scritta nella quale siano indicate le informazioni principali sull’attrezzatura o macchinario per cui viene richiesto il servizio (tipologia di macchina, funzionamento, dati tecnici) nonché la descrizione del malfunzionamento e, ove possibile, delle possibili cause.
  2. Qualora ci sia necessità, la società si riserva l’obbligo di un tempestivo sopralluogo in loco permettendo una precisa valutazione sulla riparazione o manutenzione da eseguire.
  3. Non sussiste alcun obbligo da parte della ACM di dare seguito alle richieste del cliente e/o formulare offerte o preventivi.

Art. 4 - Preventivo di manutenzione - riparazione - assistenza

  1. L’Acquirente concede alla società il consenso ad effettuare cambi di pezzi o aggiunta di parti rinforzate che l’officina meccanica ritenga necessarie per una corretta esecuzione del servizio di manutenzione – riparazione – assistenza di attrezzature e macchinari industriali.
  2. La società ACM, in seguito ad esame dell’attrezzatura o macchinario consegnato dall’Acquirente presso le nostre sedi, comunicherà, anche a mezzo telefax o e-mail, un preventivo per la riparazione – manutenzione – sostituzione dei componenti specificando di seguito tutte le specifiche del servizio di assistenza quali tipologia del servizio con descrizione della lavorazione, tempi indicativi di esecuzione del servizio decorrenti dall’accettazione scritta dell’Acquirente, preventivo di spesa per il servizio di assistenza, termini di pagamento, garanzie. La ACM si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione contenuta nel preventivo, che potrà essere soggetta a variazione in corso di lavorazione.
  3. Gli schemi, le informazioni e i prezzi sono da considerarsi informazioni confidenziali tra le parti e il loro utilizzo è riservato al destinatario.
  4. L’Acquirente accetta che eventuali preventivi effettuati senza un esame diretto dell’attrezzatura prodotto non siano vincolanti o impegnativi per la società che, pertanto potrà a sua insindacabile discrezione, apportare unilateralmente ogni modifica al preventivo allorché il prodotto verrà reso disponibile.
  5. Il Preventivo dovrà essere accettato per iscritto dell’Acquirente, anche a mezzo telefax o e-mail, Pec, entro il termine indicato nel preventivo stesso o, in difetto di indicazione, entro comunque il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento. In caso di mancata accettazione scritta del preventivo entro il termine sopra indicato, il cliente dovrà immediatamente provvedere al ritiro dell’attrezzatura o macchinario.
  6. La società si riserva il diritto di richiedere il pagamento dei costi sostenuti ai fini dell’esame dell’attrezzatura o macchinario per la redazione del preventivo ed i costi di custodia dopo il termine fissato per il ritiro.
  7. Qualora, nel corso dell’attività di riparazione e/o in fase di collaudo risulti opportuno e/o necessario effettuare lavorazioni o sostituire componenti non espressamente indicati nel preventivo, l’officina meccanica provvederà, ove possibile, ad informare l’Acquirente, indicando il nuovo preventivo dei tempi e dei costi per il servizio di manutenzione e assistenza.
  8. In caso di mancata accettazione dell’Acquirente, quest’ultimo dovrà provvedere al ritiro dell’attrezzatura o macchinario, corrispondendo alla società i costi dell’attività sino ad allora eseguita. L’Acquirente prende atto e accetta che qualora l’esigenza di svolgere lavorazioni e/o sostituire componenti non oggetto di preventivo emerga durante la fase di collaudo, la società potrà provvedere senza una comunicazione preventiva al cliente, il quale sarà tenuto al pagamento del prezzo finale risultante dalle effettive lavorazioni svolte e dai pezzi di ricambio oggetto di intervento, sostituzione o costruzione.

Art. 5 - Collaudi

  1. L’officina meccanica garantisce la qualità e certificazione dei ricambi e materiali alle specifiche contenute nel preventivo per la manutenzione – riparazione – assistenza delle attrezzature e componenti. L’eventuale collaudo del prodotto deve essere espressamente richiesto dell’Acquirente all’atto dell’ordinazione ed espressamente accettato dalla società. Esso può avvenire soltanto negli stabilimenti della ACM prima della spedizione o consegna per il trasporto. Il collaudo dei materiali s’intende non vincolante a tutti gli effetti.
  2. Il collaudo viene eseguito secondo le norme UNI e secondo particolari prescrizioni che garantiscano il corretto funzionamento e resistenza dell’attrezzatura o componente. Eventuali test o prove esterne alla sedi ACM, sono a totale carico del cliente, salvo casi specifici.
  3. La società darà notizia al cliente dell’approntamento dell’attrezzatura al collaudo, perché il cliente stesso possa verificarne l’esito.
  4. All’esito del collaudo, l’acquirente è tenuto a rilasciare alla società una dichiarazione scritta dei risultati ottenuti. In difetto dal rilascio di tale dichiarazione, il bene compravenduto si intende incondizionatamente accettato senza riserve.
  5. Qualora il servizio svolto dalla società non debba essere oggetto di collaudo, al momento della consegna l’acquirente sarà tenuto a verificare diligentemente che esso sia esente da difetti. Il mancato rispetto dei termini predetti comporta la decadenza dall’azione di garanzia.
  6. L’attrezzatura o macchinario eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta, per l’officina meccanica, il solo obbligo di verificare e nel più breve tempo possibile l’effettiva mancanza di efficienza della macchina o componente, senza che il cliente possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
  7. Eventuali ammanchi devono essere denunciati all’atto della consegna, a pena di decadenza del diritto di reclamo, mediante annotazione nel documento di trasporto.
  8. Qualora il collaudo debba essere tenuto in sospeso per volere del cliente, e nel caso che tale sospensione sia accettata per iscritto dalla società, saranno addebitate al cliente stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.).

Art. 6 - Termini di esecuzione del servizio di manutenzione - riparazione - assistenza.

  1. L’officina meccanica si impegna ad usare la diligenza richiesta dell’incarico per rispettare i termini di esecuzione dei servizi di manutenzione – assistenza – riparazione. Qualora dovessero sopravvenire circostanze impreviste, concernenti la società o i propri fornitori, quali, ad esempio, ritardati rifornimenti di materie prime, divieti d’importazione, scioperi (anche aziendali) ed altri fatti che impediscano o ritardino la produzione e/o la lavorazione, sono convenzionalmente considerati cause di forza maggiore e la società non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo della consegna. Nei casi sopra citati, la società potrà ritardare la consegna quanto dovessero durare le cause del ritardo, con un adeguato aumento del periodo di franchigia. In nessun caso verranno riconosciuti danni diretti o indiretti determinati da inadempimento dei termini di consegna.
  2. Il termine di consegna è indicativo e decorre dal momento in cui sono stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi del contratto, sempreché il cliente abbia effettuato puntualmente il pagamento delle rate scadute. Qualora sussistano pagamenti insoluti, anche relativamente a precedenti forniture, la società ha facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto sino a che i pagamenti non siano stati effettuati e le siano state fornite idonee garanzie per le rate a scadere.

Art. 7 - Imballo, sosta e magazzinaggio delle attrezzature – macchinari – componenti

  1. Dal ricevimento dell’avviso di merce pronta per la spedizione o per il collaudo, il cliente dovrà ritirare i materiali ordinati, o, in caso di consegna a destino, dovrà richiederne la spedizione. In difetto, i materiali potranno essere stoccati all’aperto, con esonero della società di ogni responsabilità, con decadenza da tutte le garanzie e con addebito dei costi di movimentazione e magazzinaggio; La società si riserva, inoltre, il diritto di spedire i materiali in porto assegnato al cliente, o di depositarli a spese dello stesso. Dall’avviso di merce pronta, sarà in ogni caso emessa regolare fattura, e decorreranno i termini di pagamento. Le eventuali spese di sosta, magazzinaggio o attesa sono a carico del cliente, anche nel caso in cui la merce sia venduta franco destino e il trasporto avvenga con mezzi del cliente o da questo commissionati.
  2. Qualsiasi tipo di attrezzatura, componente, macchinario che sia sottoposto a manutenzione – riparazione – revisione, di norma non viene fornito con imballo. Eventuali imballi specifici dovranno essere richiesti all’atto del conferimento dell’ordine e saranno fatturati a parte all’acquirente.

Art. 8 - Spedizioni e trasporti dei macchinari – attrezzature

  1. La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente anche per vendite effettuate franco destinazione. Quando l’acquirente non specifici, tempestivamente il mezzo di spedizione, esso verrà scelto da chi spedisce, senz’alcuna responsabilità da parte della società. Qualsiasi spedizione effettuata dall’acquirente per merci in contestazione, da sostituirsi per cambio previa autorizzazione, deve essere eseguita in porto franco – nello stabilimento in Via Dell’Artigianato 10 Due Carrare (PD), rimanendo, in caso contrario, in facoltà della società di rifiutare il ricevimento, con esonero da qualsiasi responsabilità.

Art. 9 - Termini di pagamento del corrispettivo del servizio di manutenzione - riparazione - assistenza

  1. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla società il corrispettivo calcolato sulla base del tempo effettivamente impiegato per la riparazione, valorizzato secondo le tariffe di quest’ultima, in vigore al momento della prestazione del servizio di manutenzione, riparazione, assistenza, oltre al costo dei pezzi di ricambio e dei materiali di costruzione e consumo impiegati che si intendono note ed accettate.
  2. Tasse, imposte, spese relative all’emissione di effetti bancari o all’eventuale regolarizzazione del contratto sono a carico dell’acquirente. I pagamenti devono essere sempre effettuati in euro, per contanti ed al domicilio della società. E’ in facoltà di quest’ultima accettare anche cambiali ed assegni bancari, o autorizzare tratte od emettere ricevute bancarie. Ciò non produce però in alcun caso, né novazione del credito originale, né pregiudizio alcuno all’eventuale patto di riservata proprietà, né mutamento alla competenza territoriale in caso di giudizio. Il ritardo nei pagamenti fa maturare interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002.
  3. La Società ha nei confronti dell’Acquirente per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o meno, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidatele. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto su macchine, merci o componenti.

Art. 10 - Ordini e Fatturazione.

  1. Tutti gli ordini di acquisto di prodotti trasmessi alla società dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta fatturazione del servizio offerto. Ciascun ordine di prestazione trasmesso alla società costituisce proposta contrattuale del cliente e, pertanto, sarà vincolante per la società solo se dallo stesso confermato per accettazione. L’evasione dell’ordine da parte della società equivale a conferma ed accettazione dello stesso. Quest’ultima si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti.
  2. La documentazione fiscale relativa al servizio richiesto verrà emessa dalla società al momento della conclusione del servizio al cliente.
  3. Il pagamento del Servizio deve essere effettuato dal cliente a mezzo bonifico alla restituzione del mezzo o componente riparato. Resta ad insindacabile giudizio della ACM accettare diverse modalità di pagamento.
  4. Qualora, per specifico accordo tra le Parti in relazione ad un singolo Servizio, la società dovesse provvedere al trasporto del prodotto riparato, il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente, a mezzo bonifico bancario, al momento in cui la società comunicherà al cliente l’avvenuta esecuzione del servizio.
  5. Per nessuna ragione o motivo l’acquirente può sospendere i pagamenti o effettuare compensazioni tra pagamenti e presunti danni o risarcimenti.

Art. 11 - Garanzie servizi di manutenzione - riparazione - assistenza.

  1. L’officina meccanica garantisce che i servizi saranno eseguiti diligentemente ed in conformità agli standard professionali applicabili.
  2. La garanzia offerta al cliente dalla società avrà durata di mesi 6 o 1000 ore (la prima a scadere) dalla data di sottoscrizione del rapportino di lavoro/DDT che attesta la fine del servizio di manutenzione – riparazione – assistenza e la contestuale loro accettazione da parte del cliente. Il cliente dovrà dare avviso entro 7 giorni dall’insorgere del vizi di cui si chiede l’intervento in garanzia, alla società affinché la stessa possa verificare il tipo di vizio ed intervenire direttamente o a mezzo di propria ditta di fiducia. La garanzia è offerta solo sul lavoro svolto dalla società e non anche per i vizi e difetti derivanti direttamente da componenti o lavorazioni integrate nel servizio della società ma acquistati presso terzi o direttamente dal cliente, per i quali vige la garanzia relativa alla vendita dei beni stessi.
  3. La garanzia per i componenti forniti nuovi ha una durata di 6 mesi o 1000 ore dal collaudo dell’impianto considerando la prima a scadere.
  4. Essa prevede l’impegno verso il cliente, in regola con i pagamenti, di riparare o sostituire gratuitamente i pezzi con difetti o rotture, riportando l’intera linea di produzione ai livelli di funzionalità pre-esistente.
  5. La fornitura dei componenti in garanzia o la riparazione dei medesimi è da considerarsi franco ns. stabilimento.

Art. 12 - Esclusioni

  1. Negligenze o altri atti impropriamente posti in essere dal cliente, dai suoi dipendenti o da terzi da esso incaricati.
  2. Ricambi, componenti o progetti forniti dal cliente o di produzione dello stesso, usati nell’esecuzione delle riparazioni e che non siano stati espressamente forniti dalla società.
  3. Tutti i componenti soggetti ad usura.
  4. Guasti derivanti da urti, danneggiamenti ed utilizzo improprio delle attrezzature e macchinari.
  5. Uso diverso delle attrezzature e componenti rispetto alle loro funzioni specifiche.
  6. Uso non conforme delle attrezzature e componenti rispetto alle norme di sicurezza ed alle proprie caratteristiche e potenzialità.
  7. Uso non appropriato e scorretto delle attrezzature e macchinari, non rispettando le relative istruzioni di uso e manutenzione.
  8. Costi di trasporto per la consegna dei pezzi sostituiti in garanzia
  9. Costi di manodopera e trasferta per l’installazione dei pezzi sostituiti in garanzia.
  10. In nessun caso la società sarà tenuta a rispondere per i danni indiretti tra i quali la perdita di guadagno e/o profitto del cliente per inutilizzabilità delle attrezzature e macchinari oggetto di riparazione e/o manutenzione, o di ogni altra conseguenza indiretta specifica, contingente e/o accidentale estranea o connessa all’operato della società, fatta eccezione per il caso di dolo.

Art. 13 - Custodia dei macchinari e attrezzature - Limitazione di Responsabilità

  1. Le attrezzature e macchinari nonché tutti i componenti di tipo meccanico e idraulico saranno conservati secondo gli standard comunemente applicati dall’officina meccanica per la custodia. In caso di eventuale deperimento – danno – furto subito da quest’ultimi, evento fortuito o forza maggiore, durante il periodo in cui gli stessi sono detenuti in custodia dalla società nei suoi stabilimenti, quest’ultima non sarà responsabile oltre i limiti dell’eventuale indennizzo assicurativo.

Art. 14 - Foro giudiziario competente

  1. Per ogni eventuale controversia è riconosciuta la competenza esclusiva del Tribunale di Padova. Sarà tuttavia in facoltà della società adire a sua scelta uno degli altri Fori competenti a norma di legge italiana.